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| 1. Dopo l'articolo 373 del codice penale è aggiunto il seguente:
| Soppresso.
| «Art. 373-bis. - (Rifiuto di collaborazione nell'esecuzione di una perizia o consulenza tecnica). - La persona nei confronti della quale è stato disposto l'accompagnamento coattivo che rifiuti, senza giustificato motivo, di collaborare all'esecuzione di un atto indispensabile per lo svolgimento di una perizia legittimamente disposta dall'autorità giudiziaria è punita con la reclusione fino a quattro anni».
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| 1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
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| «Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci). - 1. Nei casi previsti dagli Pag. 10
| articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore ovvero interdetta per infermità di mente, le notifiche devono essere eseguite anche nei confronti delle persone che su di loro esercitano la potestà o la tutela, le quali devono prestare il consenso ad accompagnarle. Esse devono anche presenziare alle operazioni, salvo che ne siano esentate dal giudice o dal pubblico ministero per ragioni di rispetto del pudore della persona da sottoporre agli accertamenti.
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| 2. Qualora le persone incapaci non si presentino, può esserne disposto l'accompagnamento, anche coattivo, unitamente a quello delle persone che su di esse esercitano l'autorità.
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| 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice.
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| 4. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona incapace, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.
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| Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
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| Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, ai sensi degli articoli 224-bis, 224-ter o 359-bis, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
| 2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più
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| soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati».
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